Uno dei punti cardine del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è l'individuazione di azioni che permettano di ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari verso l'uomo e l'ambiente. Le linee guida ufficializzate dal decreto 10 marzo 2015 contengono 18 misure, molte delle quali già adottate sin dal 2009 nella valutazione della documentazione a supporto dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. La corretta applicazione di queste misure, note da tempo, permette di ridurre il rischio dell'uso degli agrofarmaci a livelli accettabili.

Misura 1. Realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata
Le fasce di rispetto non trattate (o buffer zones) consentono di limitare gli effetti indesiderati degli agrofarmaci per organismi acquatici, artropodi utili e piante non bersaglio. Il concetto di funzionamento è semplice: la distanza dal “bersaglio” è un fattore di riduzione delle quantità che in questo modo scende a livelli tollerabili. In molti agrofarmaci questa misura è già prevista in etichetta sotto forma di frasi del tipo: per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle acque superficiali (o corpi idrici) di xx metri, dove xx varia di solito tra 5 e 30 metri. La misura del PAN istituzionalizza una fascia di rispetto minima di 5 metri, ma molti agrofarmaci sono così rispettosi deIl'ambiente da non richiedere alcuna zona di rispetto. I corpi idrici in questione fortunatamente non comprendono le scoline, gli adduttori d'acqua per l'irrigazione e i pensili, altrimenti l'applicazione di queste misure di mitigazione sarebbe quasi impossibile.

Misura 2. Utilizzo di ugelli antideriva e macchine irroratrici con sistemi antideriva
Spesso utilizzata in associazione con quella precedente, questa misura consente una ulteriore riduzione della quantità di agrofarmaco che non raggiunge il bersaglio (la coltura da proteggere) adottando ugelli in grado di aumentare la dimensione delle gocce della soluzione da irrorare, riducendo la deriva del trattamento e/o adottando macchine irroratrici capaci di orientare i getti solo sul bersaglio. Rispetto alle soluzioni tradizionali (ugelli normali con alte pressioni di esercizio), l'adozione di queste misure consente riduzioni della deriva molto elevate, arrivando a eliminare quasi completamente il fenomeno nel caso di irroratrici a tunnel che raccolgono la soluzione durante l'applicazione. E se l'esposizione è nulla, anche il rischio è nullo. Poichè il rischio nullo non esiste per definizione possiamo affermare: esposizione e rischio trascurabile.

Misura 3. Siepi e barriere artificiali
Anche questa misura è ampiamente prevista nelle linee guida per l'autorizzazione degli agrofarmaci, le barriere (ad esempio siepi e alberature) svolgono una triplice azione: a) riduzione della deriva per azione fisica di schermo, b) incremento della biodiversità in quanto zone di rifugio dove le popolazioni di organismi non bersaglio (es. artropodi) possono ricostituirsi e ricolonizzare la coltura dopo che l'effetto del trattamento si è concluso e c) meccanismo di limitazione dei fenomeni di erosione nelle zone in pendenza.

Misura 4. Fasce di rispetto vegetate
Le fasce tampone vegetate sono la forma più sofisticata di mitigazione del rischio che viene adottata contro la contaminazione per ruscellamento superficiale, contro cui nulla possono tutte le altre armi, dalle buffer zones normali agli ugelli antideriva. Il ruscellamento superficiale è il movimento dell'acqua sulla superficie o negli strati sottosuperficiali del terreno e può trasportare sostanze disciolte nell’acqua o particelle solide di suolo, dando luogo a erosione. Alcune sostanze attive con elevata tossicità nei confronti degli organismi acquatici possono risultare non sicure per via di questi fenomeni, in quanto possono ruscellare disciolte nell'acqua oppure, se sono molto affini alle particelle di terreno, abbarbicate ad esse nei movimenti erosivi. Delle misure di mitigazione sembra quella più onerosa da attuare, ma non dimentichiamo che in molti casi, essendo prevista da altre normative e in tutti siti “Natura 2000”, è quasi a “costo zero”.

Misura 5. Tecnica del solco
Consiste nell'interporre un solco tra il bordo del campo coltivato e il corpo idrico da proteggere, scavato parallelamente a quest'ultimo. La sua azione è quella di diminuire la contaminazione per ruscellamento e va mantenuto per un periodo limitato, ma almeno 45 giorni dall'effettuazione dell'ultimo trattamento. Spesso si usa in associazione con le fasce di rispetto vegetate.

Misura 6. Pratiche agronomiche per il contenimento del ruscellamento dei prodotti fitosanitari per erosione del suolo
Sono tutti quegli accorgimenti agronomici in grado di limitare i fenomeni di ruscellamento:
  • minima lavorazione: sostituire l'aratura con pratiche meno invasive consente spesso una notevole riduzione del ruscellamento
  • preparazione del letto di semina mantenendo il più possibile la zollosità del terreno
  • riduzione compattamento superficiale e sottosuperficiale: autoesplicativo
  • lavorazione lungo le curve di livello: permette di porre una barriera naturale al ruscellamento
  • sistemazioni idraulico agrarie: nei terreni in pendio è fondamentale la sistemazione di fossi, collettori, strade siepi in modo da evitare il ruscellamento
  • colture di copertura: anche in questo caso la riduzione del ruscellamento è notevole
  • inerbimento frutteti e vigneti: questa pratica consente una maggiore flessibilità nell'accesso ai campi e permette di ridurre il ruscellamento
Misura 7. Limitazione e/o sostituzione di prodotti fitosanitari che necessitano di misure di mitigazione del rischio per le acque sotterranee
Questa misura elimina alla radice il problema, ma la sua efficacia è fortemente indebolita dal fatto che molti agrofarmaci non riportano in etichetta frasi di mitigazione del rischio non perché non ne abbiano bisogno ma perché non aggiornati con i risultati della valutazione secondo i criteri comunitari. Si calcola che circa l'80% degli agrofarmaci siano ancora in queste condizioni.

Misura 8. Riduzione delle quantità di erbicidi attraverso diverse strategie di applicazione
Questa misura consente di conciliare le esigenze economiche dell'agricoltore, diminuendo le quantità di prodotto utilizzato, con quelle ambientali. Attraverso tecniche di applicazione mirate (accurata scelta dell'epoca di trattamento, frazionamento dell'intervento, scelta oculata del prodotto) si riesce spesso a raggiungere risultati comparabili a quelli ottenibili con le misure precedenti.

Misura 9. Limitazione e/o sostituzione di prodotti fitosanitari che necessitano di misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio
Analoga alla misura 7, la sua efficacia è fortemente limitata dall'attuale situazione italiana, peraltro comune a quella di molti paesi europei.

Misura 10. Limitazione/sostituzione/eliminazione di prodotti fitosanitari per il raggiungimento del “Buono” stato ecologico e chimico delle acque superficiali
Questa misura verrà attuata sulla base dei risultati del monitoraggio delle acque superficiali che dovrà essere predisposta da regioni e provincie autonome. L'Italia è molto avanti in questo, sin dai tempi del “ciclone atrazina” del 1987.

Misura 11. Limitazione/sostituzione/eliminazione di prodotti fitosanitari per il raggiungimento del “Buono” stato ecologico e chimico delle acque sotterranee
Misura che fa “pendant” con la precedente. Anche in questo caso l'Italia è molto avanti in questo, sin dai tempi del “ciclone atrazina” del 1987.

Misura 12. Limitazione/sostituzione/eliminazione di prodotti fitosanitari per il raggiungimento del “Buono” stato ecologico e chimico delle acque superficiali e sotterranee
In casi particolarmente gravi questa misura può prevedere la proibizione di alcuni prodotti anche in assenza di dati di monitoraggio, semplicemente sulla base di informazioni sulla sostanza e risultati di modelli previsionali.

Misura 13. Sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e habitat ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive habitat 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento
Questa misura prevede il divieto di utilizzo di prodotti che possono compromettere l'equilibrio di zone particolarmente dedicate. Ne abbiamo parlato in un precedente articolo sulle autorizzazioni eccezionali.
Queste zone sono state censite dal ministero dell'ambiente e la loro estensione è tutt'altro che trascurabile: le aree “off-limits” possono raggiungere la superficie totale di 5.817.601 Ha, pari al 19,26% della superficie totale, senza considerare le superfici “a mare”. Ovviamente l'impatto pratico di queste limitazioni è limitato, in quanto queste aree sono prevalentemente a uso non agricolo, ma la percentuale interessata è comunque considerevole. Le misure per la protezione degli impollinatori sono già in essere per le note vicende che hanno interessato diversi prodotti.

Misura 14. Adozione di sistemi per il deposito e la conservazione dei prodotti fitosanitari e la conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo caratterizzati da elevati standard di sicurezza
Si tratta di misure per limitare l'inquinamento puntiforme spesso causato da azioni sconsiderate, tipo lavare le attrezzature facendo scolare nei tombini il residuato. Una singola di queste azioni può inquinare più di anni di trattamenti!

Misura 15. Misure complementari per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo
Altra misura di buon senso, prevede l'utilizzo di aree attrezzate per la preparazione della miscela degli agrofarmaci, volte a impedire inquinamenti puntiformi.

Misura 16. Misure complementari per la tutela e la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario
Queste misure prevedono la creazione di zone di rifugio delle specie non bersaglio tra un campo coltivato e l'altro per mantenere la biodiversità. Sono molto adottate nel centro europa e lo saranno sempre di più anche da noi.

Misura 17. Formazione e consulenza specifica per la corretta applicazione delle misure
La misura senza la quale le precedenti sono inutili.

Misura 18. Attuazione di azioni di marketing finalizzate alla promozione di prodotti realizzati in determinati ambiti territoriali e/o nel rispetto di disciplinari di produzione
Anche questa misura è fondamentale per incentivare i produttori ad applicare tutte gli altri accorgimenti.

Conclusione
Molte di queste misure sono da tempo note e/o adottate. Il loro successo dipenderà tuttavia da un innalzamento del livello culturale di tutta la filiera e soprattutto se sarà possibile trasformare le ingenti risorse che queste misure richiedono in valore aggiunto per le produzioni provenienti da queste aree così protette.

Per saperne di più
  1. DECRETO 10 marzo 2015 Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette. (15A02146) (GU Serie Generale n.71 del 26-3-2015 - Suppl. Ordinario n. 16)
  2. Documento di orientamento Prodotti fitosanitari Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento
  3. Ministero dell'Ambiente – Rete Natura 2000
  4. REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003
  5. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
  6. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
  7. Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici