Terza proroga in sei anni per l'ordinanza che disciplina l'utilizzo delle esche e dei bocconi avvelenati con rodenticidi e molluschicidi. Il provvedimento iniziale, firmato nel 2008 dal sottosegretario Martini per fronteggiare i numerosi episodi di avvelenamento di animali domestici operati da esche contenenti antiparassitari, tra le varie misure prevedeva inizialmente l'aggiunta di una sostanza amaricante per rendere inappetibile il prodotto a bambini e animali domestici e in ambito civile l'utilizzo delle esche all'interno di contenitori accessibili solo all'animale bersaglio. La forma definitiva del provvedimento, appena prorogato per il perdurare della situazione di emergenza, risale al 2012 e prevede:
  1. Divieto di preparazione e utilizzo di esche o bocconi in grado di provocare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce;
  2. Obbligo di segnalare alle autorità competenti i decessi degli animali in seguito a ingestione di esche o bocconi avvelenati;
  3. Obbligo per le imprese di disinfestazione e di derattizzazione di operare nella maniera più sicura possibile e di informare con appositi cartelli le zone trattate e di bonificare il sito delle esche rimaste inutilizzate e delle carcasse dei ratti e altri animali infestanti rimasti vittima del trattamento;
  4. Obbligo di denuncia alla ASL da parte di veterinari che diagnosticano morti da sospetto avvelenamento, con conseguente analisi necroscopica (autopsia) da effettuarsi da parte degli Istituti Zooprofilattici e conseguente apertura di un'indagine in caso di conferma dell'avvelenamento;
  5. Obbligo per i produttori di molluschicidi e rodenticidi di aggiungere un amaricante per rendere il prodotto sgradevole a bambini e animali domestici.
  6. Obbligo della vendita di rodenticidi per uso civile solo in associazione a trappole che precludano l'esposizione al prodotto ad animali diversi quelli bersaglio.
La proroga avrà la durata di dodici mesi, scaduti i quali il provvedimento potrà essere rinnovato o reso definitivo a seconda dei risultati delle indagini condotte dalle autorità competenti.


Per saperne di più
  1. ORDINANZA 10 febbraio 2015 Proroga dell'ordinanza 10 febbraio 2012, come prorogata dall'ordinanza 14 gennaio 2014, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».
  2. ORDINANZA 10 febbraio 2012 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
  3. ORDINANZA 18 dicembre 2008 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.
  4. ORDINANZA 19 marzo 2009 Modifiche all'ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante «norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».
  5. ORDINANZA 14 gennaio 2010 Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»