Tra le molte novità che la “tempesta perfetta” costituita dalle nuove norme europee su agrofarmaci (regolamento 1107/2009, direttiva usi sostenibili) e prodotti pericolosi in genere (CLP), in concomitanza con le spesso rigorose applicazioni nazionali (PAN, d.lgs 150/2012, DPR 55) con cui gli addetti al settore fitosanitario stanno già facendo i conti, l'irrigidimento delle regole sullo stoccaggio dei prodotti è forse passato in secondo piano, ma le sue implicazioni pratiche per gli agricoltori e non solo sono meritevoli di attenzione.

Non più differenze nella classificazione tossicologica, ma nel tipo di utilizzatore
Ormai il criterio della classificazione tossicologica, che per oltre quarant'anni in Italia ha orientato tutte le regole in materia di autorizzazione all'acquisto, stoccaggio e utilizzo di agrofarmaci e coadiuvanti, è stata sostituita dalla destinazione d'uso: per uso professionale o non professionale. L'evoluzione tecnologica ha infatti permesso di approfondire la conoscenza degli effetti indesiderati delle sostanze sull'uomo e l'ambiente e individuato potenziali insidie anche nascoste sotto le spoglie di prodotti non classificati o solamente irritanti. Questa logica è da tempo utilizzata nella maggior parte dei paesi europei, e l'Italia finalmente si è allineata.

Un po' di ripasso
La vendita e lo stoccaggio degli agrofarmaci e dei coadiuvanti sono attualmente disciplinati dal DPR 290 del 23 aprile 2001, che all'articolo 24 recita:
  1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. E' vietata, altresi', la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
  2. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.
  3. Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui al comma 2, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'azienda unita' sanitaria locale.
  4. Nella voce "carico" devono essere riportati: il nome, il numero di registrazione ed il quantitativo del prodotto fitosanitario o del coadiuvante di prodotti fitosanitari, il nome dell'impresa produttrice, la data di arrivo della merce.
  5. Nella voce "scarico" devono essere riportati: il nome e il quantitativo del prodotto venduto, la data della vendita e gli estremi della dichiarazione di cui al comma 6.
  6. L'acquirente dei prodotti di cui al comma 2, all'atto dell'acquisto ed a tutti gli effetti, assume la responsabilita' della idonea conservazione e dell'impiego del prodotto, apponendo, a tale scopo, la propria firma su apposito modulo numerato progressivamente a cura del venditore, conforme al modello di cui all'allegato n. 1, compilato in duplice copia, di cui una resta in possesso del venditore e l'altra viene consegnata all'acquirente.
Novità introdotte dal d.lgs 150/2012 di recepimento della direttiva sugli usi sostenibili (2009/128)
Il d.lgs 150/2012 prevede che a partire dal 26 novembre 2015 il registro di carico e scarico (rinominato registro delle quantità vendute) debba essere tenuto non solo per i prodotti classificati, ma per tutti quelli destinati agli utilizzatori professionali. Da quella data gli esercizi di vendita potranno commercializzare a utilizzatori non professionali solo prodotti espressamente autorizzati per questo impiego. Poichè non sono ancora disponibili i criteri cui devono sottostare questo tipo di prodotti (dovevano essere disponibili a novembre 2013), probabilmente ci saranno degli slittamenti.

Adempimenti per gli utilizzatori professionali (a chi fosse sfuggito)
Il decreto 22 Gennaio 2014 relativo all'adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, detto più volgarmente “PAN” prevede che sin dal 1° gennaio 2015 tutti gli utilizzatori professionali che stoccano e manipolano agrofarmaci (di qualsiasi genere, non solo quelli classificati) dovranno dotarsi di un deposito di stoccaggio con le seguenti caratteristiche (citiamo le più importanti):
  • Deposito chiuso e ad uso esclusivo (non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature se non direttamente collegati all’uso di agrofarmaci). Questo deposito deve prevedere appositi spazi per segregare contenitori vuoti o prodotti non più utilizzabili per successivo smaltimento secondo norma. Se le quantità sono limitate il deposito può essere anche costituito da un'area appositamente delimitata all'interno di un magazzino più grande, oppure da armadi;
  • Deve consentire la raccolta di sversamenti accidentali senza rischio di contaminazioni ambientali, con sistemi di contenimento che impediscano alle acque di lavaggio o eventuali rifiuti di agrofarmaci di raggiungere la rete fognaria;
  • Ubicazione in conformità alle specifiche disposizioni in materia di disposizioni delle acque;
  • Garantire sufficiente ricambio d'aria;
  • Asciutto, al riparo dalla pioggia, dalla luce solare e dalle alte temperature;
  • Dotato di adeguati per il dosaggio dei prodotti (bilance, cilindri graduati) e di appositi cartelli di pericolo sulle parti esterne.
Gli utilizzatori professionali dovranno poi garantire lo stoccaggio degli agrofarmaci nelle loro condizioni originali, evitare di lasciare incustodito il deposito quando aperto.
Il d.lgs 150/2012 prevede tutta una serie di sanzioni a carico di utilizzatori professionali e consulenti, ma sorprendentemente non c'è nulla di specifico relativamente ai depositi e agli adempimenti correlati, se non indirettamente con il mancato rispetto delle misure di tutela delle acque. Ci sarà un aggiornamento anche nelle sanzioni?

Per saperne di più
  1. DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
  2. DECRETO 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi».
  3. DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 55. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosani- tari e relativi coadiuvanti.
  4. D.P.R. n. 290 del 23 Aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46 allegato 1, legge . 59/1977).