Lo scorso 26 novembre il “patentino”, ovvero l'autorizzazione all'acquisto dei presidi sanitari (ora prodotti fitosanitari) tossici, molto tossici e nocivi, dopo 45 anni, 10 mesi e 25 giorni di onorata carriera (il DPR 1255 che lo ha istituito è entrato in vigore l'11 gennaio 1969), è andato in pensione, “rottamato” dal nuovo certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, che interesserà tutti i prodotti fitosanitari e coadiuvanti per uso professionale, indipendentemente dalla loro classificazione. I vecchi “patentini” in corso di validità (hanno durata 5 anni) potranno essere utilizzati sino alla loro scadenza naturale.
E adesso come faccio?
E chi ne fosse sprovvisto e fosse colto da una necessità impellente di acquistare e utilizzare prodotti fitosanitari e/o coadiuvanti?
La frequenza innanzitutto
I futuri acquirenti/utilizzatori di prodotti fitosanitari e coadiuvanti dovranno frequentare i corsi tenuti da regioni e provincie autonome e superare positivamente l'esame finale, dopo aver dimostrato di aver frequentato almeno il 75% delle lezioni. Più complicato di un corso di laurea! La frequenza non è obbligatoria per i candidati “in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.” (sì, anche i medici!), che dovranno “solo” superare l'esame finale.
Ma cosa bisogna studiare?
Ecco il programma di base:
  1. legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;
  2. pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
    1. modalità di identificazione e controllo;
    2. rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell’area trattata;
    3. sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
    4. rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l’ambiente in generale;
    5. rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
  3. strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell’area;
  4. valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l’ambiente;
  5. misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l’ambiente;
  6. corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
  7. corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;
  8. rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;
  9. attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari:
  10. gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);
  11. gestione e manutenzione delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
  12. rischi specifici associati all’uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;
  13. aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;
  14. registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Vi sentite disorientati? Niente paura, è normale! Questo spiega la presenza dei medici tra i soggetti che non sono soggetti all'obbligo di frequenza.... A parte gli scherzi, questo fa parte della normale evoluzione del settore, che rispetto agli albori dà per scontato che quello che si usa sia sufficientemente efficace e si focalizza maggiormente sulla sicurezza umana e ambientale. E poi tutti i potenziali interessati sono corsi agli sportelli delle provincie (ma non le avevano abolite? Fidatevi, ci sono ancora e per chissà quanto) per rinnovare o richiedere il “vecchio” patentino, che con due marche da bollo, due fotografie firmate sul retro e una bella autocertificazione consentirà di acquistare e utilizzare prodotti fitosanitari sino alla fine del 2019, alla faccia dei medici!


Per saperne di più
  1. DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
  2. DECRETO 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi».