Sono diversi mesi che non diamo uno sguardo ai ricorsi in materia di agrofarmaci presentati da produttori o semplici stakeholders al Tribunale di Primo grado o alla Corte di giustizia europea. Dall'entrata in vigore del regolamento 1107/2009 sono 14 le cause presentate, di cui 7 concluse.
Vediamo quelle più interessanti.

Gli antidoti agronomici si possono brevettare
Bayer CropScience ha presentato ricorso contro l'ufficio tedesco brevetti che aveva respinto la domanda di certificato protettivo complementare per il proprio antidoto agronomico Isoxadifen, utilizzato in associazione con iodosulfuron e foramsulfuron. La Corte di giustizia europea ha dato ragione alla multinazionale tedesca, facendo rientrare anche questo tipo di prodotti nell'ambito di applicazione del regolamento 1610/96, relativo all'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, pubblicato per salvaguardare gli ingenti investimenti necessari per la loro immissione sul mercato.

Sentenza definitiva conferma la revoca della difenilammina
La Corte Ue conferma in appello il respingimento del ricorso della francese Xeda International SA e della statunitense Pace International LLC contro la revoca europea della loro sostanza attiva Difenilammina, notificata con la decisione 2009/859/EC del 30 novembre 2009. A meno che i notificanti non ripresentino domanda per l'approvazione come sostanza attiva nuova (la cosa non è impossibile: abbiamo appena raccontato il lieto fine dell'erbicida metobromuron), potremo dire addio al celebre antiriscaldo.

L'approvazione europea del Procloraz è al sicuro: respinto il ricorso dell'organizzazione ambientalista Pan Europe che ne contestava il risultato della valutazione scientifica
L'organizzazione ambientalista Pan Europe si era appellata alla convenzione di Aarhus che prevede la più ampia condivisione delle decisioni in materia ambientale per chiedere un riesame interno dell'approvazione del celebre fungicida. La richiesta è stata respinta dalla Commissione, come il conseguente ricorso alla Corte europea di giustizia, con sentenza del 12 marzo scorso.

Glifosate (e non solo) senza più segreti per Greenpeace (e non solo) se la sentenza verrà confermata in appello
L'organizzazione ambientalista per eccellenza, Greenpeace, assieme alla già citata Pan, ha chiamato in giudizio la Commissione europea, rea di aver negato l'accesso alla parte confidenziale del dossier del Glifosate, richiesta per verificare l'impatto di alcune impurezze sull'ambiente.
Il tribunale di primo grado ha dato ragione agli ambientalisti che hanno richiesto di esaminare l'intera valutazione condotta dallo stato membro relatore Germania, le cui conclusioni sono state avallate anche dagli altri stati membri nella consueta “peer review” che contraddistingue ogni procedura comunitaria in materia di agrofarmaci. Se la Corte Europea di Giustizia confermerà la sentenza di primo grado, i segreti industriali dei produttori saranno messi a repentaglio con ricadute trascurabili sulla sicurezza ambientale: la presenza di impurezze pericolose va già dichiarata per legge e la divulgazione delle altre impurità potrebbe permettere a esperti del settore di ricostruire con maggiore facilità il processo produttivo della sostanza attiva o del formulato che intendono riprodurre. Ironia della sorte, il Glifosate sta per conquistare il rinnovo dell'autorizzazione europea, ottenuta grazie alla presentazione di numerosi studi che ne hanno confermato la sicurezza ambientale.

Organizzazioni ambientaliste a caccia degli esperti che hanno stilato la linea guida Efsa per la presentazione di documentazione bibliografica sugli agrofarmaci
Completiamo la serie sugli ambientalisti (ancora Pan Europe e la new entry ClientEarth) che questa volta se la sono presi con gli esperti dell'Efsa che hanno preparato la linea guida sulla selezione della documentazione bibliografica da includere nel dossier delle sostanze attive, come previsto dall'articolo 8 del regolamento 1107/2009 sugli agrofarmaci.
Dopo una fitta corrispondenza le due organizzazioni, evidentemente insoddisfatte, hanno presentato ricorso alla giustizia comunitaria contro l'Efsa e la Commissione europea per non aver ottenuto i nominativi degli esperti che avrebbero inasprito i criteri per l'inserimento di informazioni bibliografiche nel dossier dei principi attivi. La Corte Europea di giustizia ha rigettato il ricorso, giudicando il comportamento dell'Efsa ineccepibile. La linea guida incriminata è disponibile su internet e chiunque può farsi un'idea del rigore con cui è stata preparata.

Per saperne di più

  1. REG. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 Relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
  2. Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 del 08.08.1996).
  3. Decisione della Commissione del 30 Novembre 2009 concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
  4. Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2014. Bayer CropScience AG contro Deutsches Patent- und Markenamt. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundespatentgericht – Germania. Rinvio pregiudiziale - Diritto dei brevetti - Prodotti fitosanitari - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 1610/96 - Articoli 1 e 3 - Nozioni di "prodotto" e di "sostanze attive" – Fitoprotettore. Causa C-11/13.
  5. Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 giugno 2013. Xeda International SA e Pace International LLC contro Commissione europea. Impugnazione - Prodotti fitosanitari - Difenilammina - Non iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Procedura di valutazione delle sostanze attive - Revoca, da parte del notificante, del sostegno all’iscrizione di una sostanza attiva in tale allegato - Regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 1095/2007.Causa C-149/12 P (in inglese).
  6. Order of the General Court of 12 March 2014 — PAN Europe v Commission (Case T-192/12) 1 (Action for annulment — Environment — Implementing Regulation (EU) No 1143/2011 approving the active substance prochloraz — Request for internal review — Refusal — Conditions to be satisfied by an organisation in order to be entitled to make a request for internal review — Action in part manifestly inadmissible and in part manifestly lacking any foundation in law).
  7. Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 ottobre 2013. Stichting Greenpeace Nederland e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contro Commissione europea. Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione in commercio della sostanza attiva glifosato - Rifiuto parziale di accesso - Rischio di pregiudizio per gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica - Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 - Interesse pubblico prevalente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 - Direttiva 91/414/CEE. Causa T-545/11.
  8. Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013. ClientEarth e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contro Autorità europea per la sicurezza alimentare. Causa T-214/11.
  9. EFSA. “Submission of Scientific Peer-Reviewed Open Literature for the Approval of Pesticide Active Substances under Regulation (EC) No 1107/2009.” EFSA Journal 9, no. 2:2092 (February 28, 2011): 49. doi:10.2903/j.efsa.2011.2092.