Con insolito tempismo, la direttiva 128/2009 sugli usi sostenibili degli agrofarmaci è stata recepita con il Decreto Legislativo 14 Agosto 2012, n° 150, pubblicato sulla GU 202 del 30 agosto scorso.

Tra le prime reazioni quella delle associazioni di produttori agricoli che lamentano la mancanza di un loro rappresentante nel “Consiglio tecnico scientifico sull'uso sostenibile del prodotti fitosanitari”. In effetti, in questo organismo la presenza di chi i prodotti fitosanitari li usa veramente, e non per sentito dire, non sarebbe disdicevole, anche se è previsto che consulti periodicamente i “portatori di interesse”, i cosiddetti “stakeholders”.
Altra nota dolente, il carico crescente di adempimenti burocratici ancora una volta sulle spalle dei produttori.

Più che dalla naturale resistenza al cambiamento insita nella natura umana - non si ricorda un provvedimento che non sia stato oggetto di lamentele, a cominciare dal divieto di fumo nei locali pubblici, che invece ha avuto così successo da essere universalmente considerato come “la legge più rispettata dagli italiani”, benedetta successivamente anche dai più acerrimi detrattori della prima ora - le resistenze delle associazioni di produttori agricoli appaiono giustificate dalle cronache giudiziarie estive, dalle quali appare chiaramente come ad alcuni settori siano stati concessi ampi margini di azione, mentre quello agricolo in generale e quello degli agrofarmaci in particolare vengono considerati “sorvegliati speciali”.
Ma torniamo al provvedimento e alle sue implicazioni più importanti. Del “piano d'azione nazionale” abbiamo già parlato nel precedente articolo, vediamo altri aspetti importanti.

La figura del consulente

Dopo battaglie durate anni sull'introduzione della ricetta come nell'ambito medico, compare la figura del consulente, figura dotata di certificato di abilitazione di cui dovranno dotarsi i punti vendita per poter commercializzare gli agrofarmaci, in possesso di adeguata preparazione sulle tecniche di difesa integrata e non solo, per fornire agli acquirenti tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo (e soprattutto per il post-utilizzo) degli agrofarmaci.
Lo chiameremo “Agro-farmacista”? Verrà inserito in un qualche ordinamento accademico il corso di “Agrofarmacia”? Vedremo.

Patentino per tutti i prodotti

Anziché eliminare il patentino, una delle anomalie che hanno reso storicamente il mercato italiano diverso da quello del resto d'Europa, con la necessità di disporre di prodotti che non fossero tossici o nocivi perché richiedevano l'autorizzazione all'acquisto, ce lo ritroviamo in forma riveduta e corretta a livello europeo.
Tuttavia, questo nuovo “male necessario” sembra essere stato concepito con maggiore buon senso di quanto non abbiano fatto i legislatori che per la prima volta l'hanno inserito nello storico DPR 1255 del 1968.
Innanzitutto è una autorizzazione “all'acquisto e all'utilizzo”, mentre quello attualmente in vigore è un'autorizzazione all'acquisto (indubbiamente la fase meno pericolosa del processo, mentre quelle più critiche - l'utilizzo e il post-utilizzo - erano lasciate al buon senso delle persone).
Il certificato è necessario poi solo agli utilizzatori professionali, mentre il patentino così come lo conosciamo è necessario per i prodotti classificati tossici, molto tossici e nocivi (anche i corrosivi): per colpa di qualcuno che vendeva senza patentino prodotti classificati come corrosivi, che secondo la normativa sono anche nocivi, ma il simbolo nocivo è facoltativo, il ministero della Salute è stato costretto a rendere obbligatorio il simbolo “Nocivo” su questa tipologia di agrofarmaco, con conseguente adeguamento con “etichette a due piazze” di tutte le confezioni interessate.
Fortunatamente con il nuovo patentino queste distorsioni non ci saranno più.

Controlli delle attrezzature

Argomento più volte affrontato, d'altra parte la maggior parte delle misure di mitigazione del rischio previste per prodotti “poco gentili” con gli organismi non bersaglio (ad esempio gli organismi acquatici) sono basate sulla limitazione della deriva dei trattamenti, da attuarsi ad esempio con gli ugelli antideriva.
E' abbastanza intuibile che con attrezzature starate queste misure di mitigazione del rischio rimangono sull'etichetta dei prodotti (quando viene letta fino in fondo).

Trattamenti aerei vietati, ma con possibilità di deroga

Nulla di nuovo in Italia, dove questa pratica è già seriamente limitata. I trattamenti aerei sono vietati a parte in quelle zone dove si dimostrano l'unica alternativa praticabile. Una volta tanto l'Italia precorre l'Europa.

Protezione delle acque

Anche in questo caso siamo precursori a livello europeo: è dai tempi dell'Atrazina che ci occupiamo di queste cose.

Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche

Tema spinoso con potenziali ripercussioni occupazionali. Sinora non si era mai parlato di riduzione quantitativa degli agrofarmaci in agricoltura. Tuttavia il passo della legge cita verifiche che vengono già attuate per poter ottenere l'autorizzazione secondo il nuovo regolamento 1107/2009: valutazione del rischio per gli astanti, i residenti e dell'ambiente, con eventuali misure di mitigazione del rischio. Potrebbe non essere lo spauracchio che sembra.

Si conferma il registro dei trattamenti

Anche in questo siamo stati precursori europei sin dagli anni '80.

Difesa integrata obbligatoria

Definizione quanto mai misteriosa il cui impatto si potrà vedere solamente col tempo. Anche qui si potranno avere sorprese positive.

Ci sono le sanzioni

L'efficacia di una norma è legata alla certezza della sanzione: da 5.000 a 20.000 Euro per acquisto, utilizzo, vendita o detenzione di prodotti fitosanitari o coadiuvanti senza certificato di abilitazione, da 1.000 a 10.000 Euro per mancato accertamento dell'idoneità, solo per citare alcuni esempi.
In Italia non sono le sanzioni che mancano, vedremo come verranno effettuati controlli.

Tranquilli, è nel 2015

Tutte queste novità entreranno in vigore a novembre del 2015, compreso il divieto di vendere a utilizzatori non professionali prodotti non destinati a loro (questo aspetto lo approfondiremo in un prossimo articolo).



Per saperne di più
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.