Nel 2007 è entrato in vigore il regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals) che ha armonizzato le diverse normative in materia di sostanze chimiche, istituendo un meccanismo autorizzativo comunitario che per alcuni aspetti ricalca quello adottato per i prodotti fitosanitari e i biocidi, da sempre soggetti a vincoli normativi all'ingresso sul mercato.

 

Seppur in modo diverso da quanto attuato per questi prodotti, il Reach ha il comune obiettivo di assicurare che le sostanze chimiche in circolazione nell'Unione europea vengano gradatamente caratterizzate e documentate per le loro proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali, in modo da aumentare il livello di protezione per la popolazione e l'ambiente in genere.
Seppure prima del Reach fossero in vigore numerose normative che obbligavano i produttori a presentare della documentazione (prevalentemente tossicologica e ambientale) per poter commercializzare le loro sostanze nell'Unione europea, ad eccezione degli agrofarmaci e dei biocidi (in senso lato) non sono mai stati previsti meccanismi autorizzativi veri e propri e imprese tradizionalmente focalizzate solo su meccanismi produttivi e strategie commerciali si sono trovate di fronte al brutale ma efficace concetto 'No data no market' che precedentemente consideravano confinato a settori diversi dal proprio.

Il concetto è semplice: prima o poi tutte le sostanze chimiche in circolazione nell'Ue dovranno essere documentate da studi fisico-chimici, tossicologici e ambientali, con priorità a quelle con caratteristiche critiche e prodotte in maggiore quantità. Il lavoro che dovrà coordinare l'Echa, agenzia con sede ad Helsinki dopo una contesa con l'Italia cui toccò invece l'Efsa, l'autorità per la sicurezza alimentare, è enorme: circa trentamila sostanze potenzialmente interessate.

Il regolamento prevede che vi siano “sostanze soggette ad un regime transitorio”, in commercio prima del 1981 (è evidente il parallelo con gli agrofarmaci, basta sostituire le date), e quelle “nuove”. Le imprese produttrici di “sostanze in regime transitorio” hanno dovuto dapprima manifestare il loro interesse con la pre-registrazione preliminare (nel 2008), seguita dalla registrazione vera e propria, consistente nella presentazione del dossier all'Echa. In funzione dei quantitativi prodotti e delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze sono state fissate tre scadenze per la presentazione dei dati (anche qui il parallelo con gli agrofarmaci: tre liste invece di quattro):

1° dicembre 2010 – sostanze immesse sul mercato in quantitativi superiori a 1000 ton./anno; sostanze CMR cat.1 e 2; sostanze classificate con le frasi di rischio R50 e R53 purché in quantità > 100 tonnellate/anno;

1° giugno 2013 per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi superiori a 100 tonnellate/anno;

1° giugno 2018, per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1 tonnellata/anno.

Le cosiddette “sostanze nuove” passeranno direttamente alla fase di “registrazione”.

Anche se la documentazione da presentare è più semplice di quanto previsto per gli agrofarmaci e si farà ampio uso dell'informatica, il numero di sostanze che dovrà essere valutato è considerevole e non ci sorprenderebbero eventuali slittamenti in corso d'opera. Da segnalare che seppure le sostanze attive utilizzate negli agrofarmaci e nei biocidi siano considerate già registrate per il REACH, non lo sono i coformulanti che quasi sempre li accompagnano nei prodotti e che potrebbero originare spiacevoli sorprese nel caso di dimenticanze.

Per saperne di più

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

Sito dell'European Chemical Agency (ECHA): http://echa.europa.eu/