La direttiva macchine attualmente in vigore a livello europeo (e recepita in Italia dal dl 17 del 27 gennaio 2010) è la 2006/42/CE con l'importante modifica apportata nel 2009 dalla direttiva 127 nell'ambito delle "macchine per l'applicazione di pesticidi", cioè specificamente utilizzate per l'applicazione di prodotti fitosanitari. In questa pagina la versione congiunta.

Pensata per aumentare la sicurezza nell'uso e per garantire la libera circolazione sul mercato interno esclusivamente di prodotti rispondenti alle disposizioni della direttiva, si applica a "macchine" che abbiano sistemi ad azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta e con un'applicazione ben definita.
In ambito agricolo si spazia dalle macchine portate per la distribuzione di agrofarmaci alle macchine da raccolta fino ai rimorchi. Sono esclusi i trattori agricoli e forestali disciplinati dalla Mother Regulation.
 

Direttiva macchine sotto esame

Se per una direttiva europea quindici anni non sono molti, la tecnologia ha davvero fatto passi da gigante portando il legislatore a chiedersi se, con l'avvento e la diffusione di nuovi dispositivi tecnologici, non sia necessaria un'attualizzazione anche dei parametri di sicurezza definiti a livello comunitario.

Il processo di revisione già avviato - si è avuta una consultazione pubblica nel 2019 cui ha partecipato anche tutta l'industria costruttrice - ha per ora portato ad una serie di proposte da parte degli Stati membri e di altri stakeholders (tra cui il Cema). In generale il mondo industriale ritiene l'attuale direttiva sufficientemente solida per affrontare anche le nuove tecnologie, mentre gli Stati membri che pur ne riconoscono la validità della struttura di base, propendono per l'introduzione di alcune modifiche.

Un secondo incontro avrebbe dovuto svolgersi a maggio 2020, ma ad oggi si è in attesa che la Commissione scriva una prima proposta di variazione del testo che, a seguito dei rinvii dovuti all'emergenza sanitaria, è attesa per il primo trimestre 2021.
 

I punti caldi

Tra i principali punti di discussione vi sono gli effetti sulla sicurezza delle nuove tecnologie, tra cui Internet of Things - IoT, Artificial intelligence - Ai e la nuova generazione di robot autonomi. Ma, stando al parere dei costruttori, la normativa sarebbe già abbastanza solida per affrontare questa tematica. 
Sono inoltre già compresi nell'assetto legislativo attuale, secondo il Cema, gli aggiornamenti software immessi in modo indipendente sul mercato, il cui impatto sul comportamento della macchina, una volta scaricati, sarebbe secondo alcuni pareri poco prevedibile.

Altro punto in discussione è la fornitura del manuale utente solo in formato digitale. Attualmente la direttiva prevede una versione cartacea ma, secondo gli esperti Cema, fornire il manuale nel formato digitale garantirebbe l'aggiornamento all'ultima versione disponibile, una ricerca più immediata dell'informazione e, da non sottovalutare, eviterebbe sprechi di carta.

Sul tavolo di lavoro vi è poi la modalità di approvazione con conseguente applicazione del marchio CE per i prodotti da immettere sul mercato unico. Attualmente si segue il principio di auto-conformità garantita dal costruttore senza l'intervento di un ente terzo (fatta eccezione per un elenco specifico di macchine che richiedono una certificazione da parte di terzi). Anche in questo caso il Cema ritiene valida e funzionante la legislazione attuale e in particolare ritiene di dover mantenere inalterato l'elenco delle macchine per cui è richiesta una certificazione da parte di terzi.

Infine, parlando di cybersecurity si aprono due questioni: la possibilità di attacco da parte di agenti esterni da cui una perdita di controllo della macchina con comportamenti inaspettati e un errore di comunicazione tra i sistemi interni alla macchina da cui azioni impreviste della stessa.
Anche in questo caso la posizione del Cema giudica l'attuale direttiva già idonea ed è favorevole alla gestione della sicurezza informatica direttamente negli standard di produzione. "Nel caso si preferisse un regolamento - fa sapere il Cema - sarebbe auspicabile averne uno orizzontale onde evitare la definizione di vari requisiti in più atti legislativi".