Nella bozza della Legge di Bilancio per il 2023 prodotta dal Governo presieduto da Giorgia Meloni, che ora passa all'esame del Parlamento, è contenuta una proposta di reintroduzione del ricorso ai voucher (o buoni lavoro) in agricoltura mediante una significativa modifica dell'articolo 54 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, che attualmente regola le prestazioni occasionali.

 

Si tratta solo di una proposta che al momento è stata tanto duramente contestata dai sindacati dei lavoratori quanto ben accolta dalle organizzazioni agricole: non è ancora norma in vigore e potrebbe - ovviamente - essere modificata durante l'iter parlamentare. "È una misura volta a regolarizzare il lavoro stagionale e il lavoro occasionale, ovviamente si deve accompagnare a controlli molto rigidi per evitare storture" ha sottolineato la premier Meloni già nella conferenza stampa del 21 novembre scorso.

 

Rapporti di lavoro occasionali, come cambierebbero

Ed ecco come potrebbe cambiare la norma vigente dell'articolo 54 bis del Decreto Legge numero 50/2017 sulla base dell'articolo 63 della bozza della Legge di Bilancio per il 2023, ove mai fosse approvata dal Parlamento senza ulteriori modifiche.


Il primo comma dell'articolo 63 della bozza di Legge di Bilancio porta dai vigenti 5mila euro a 10mila euro annui il limite all'utilizzo dei voucher in capo al singolo lavoratore da parte della totalità degli imprenditori, con i quali lavora nel tempo, modificando il punto b) del primo comma del vigente articolo 54 bis del Decreto Legge.
Resta invece vigente il successivo punto c), pertanto il singolo imprenditore che ricorra ad un determinato prestatore d'opera deve continuare a rispettare il limite di 2.500 euro annui di retribuzione lorda. Oltre tale cifra dovrà contrattualizzarlo oppure dovrà ricorrere ad un lavoratore diverso.

 

All'articolo 54 bis del Decreto Legge vigente l'articolo 63 della bozza di Legge di Bilancio 2023 aggiunge il comma 1 bis, secondo il quale la disciplina e le norme sui voucher "si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare".


Inoltre, per ogni giornata lavorativa nel settore agricolo, come previsto dal vigente comma 16 dell'articolo 54 bis - fino ad ora applicabile solo agli studenti ed ai pensionati che prestano la loro opera in aziende agricole - al lavoratore va corrisposto "il compenso minimo" che "è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Questo significa che andrà elaborato un voucher ad hoc per il settore agricolo sulla base di quello già in uso per pensionati e studenti.


Infatti il punto b del comma 14 del dell'articolo 54 bis del vigente Decreto - contenente il divieto per gli imprenditori agricoli di ricorrere ai buoni lavoro se non per studenti e pensionati "purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli" verrebbe così abrogato.

 

Sempre secondo il comma 16 dell'articolo 54 bis, che resta in vigore e si applicherebbe poi a tutti i lavoratori agricoli ingaggiati mediante voucher, "Sono interamente a carico dell'utilizzatore (imprenditore agricolo) la contribuzione alla Gestione separata (Inps) di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, (Inail) di cui al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5% del compenso".

 

Infine c'è un'altra modifica, che riguarda tutte le tipologie imprenditoriali: il divieto posto all'utilizzo di lavoratori mediante l'acquisto di buoni lavoro per l'imprenditore che ha già più di 5 lavoratori dipendenti - contenuto nel punto a) del vigente comma 14 del dell'articolo 54 bis, verrebbe alleggerito, innalzando il limite a più di 10 lavoratori dipendenti.