Per il pagamento alle aziende agricole degli anticipi Pac sul 2022 l'Agea ha pubblicato la circolare numero 77968.2022 del 27 ottobre 2022 con le procedure e le indicazioni per l'erogazione dei fondi che anche per quest'anno ammontano al 70% dell'importo richiesto, invece del 50% degli anni scorsi.

 

I pagamenti – che posso essere erogati entro il prossimo 1° dicembre - saranno effettuati da Agea e dagli organismi pagatori regionali. 

 

L'anticipo riguarda il regime di pagamento di base (i cosiddetti titoli), il regime dei piccoli agricoltori e le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente, in quest'ultimo caso solo a condizione che siano stati effettuati tutti gli specifici controlli amministrativi previsti. Per quanto riguarda le misure agroambientali e il benessere degli animali l'anticipo può salire fino all'85%.

 

Sono esclusi dall'anticipo della Pac il sostegno accoppiato e i pagamenti per i giovani agricoltori. Per calcolare l'importo dovuto è, infatti, necessario effettuare tutti i controlli previsti, sulla base dei quali rapportarsi per garantire il rispetto del plafond di spesa.

 

Sono inoltre esclusi dal pagamento anticipato tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti. 

 

Pagamento di base

Per quanto concerne il regime di pagamento di base previsto dal Regolamento (UE) 1307/2013 ai fini dell'individuazione della base di calcolo indicata dall'articolo 18 del Regolamento (UE) 640/2014 si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.

 

Sempre sul pagamento di base, nella fase dell'erogazione dell'anticipo, può essere effettuato il pagamento nella misura massima del 70% dell'importo spettante all'agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto ministeriale del 7 giugno 2018 numero 5465, che stabilisce come “l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Regolamento (UE) 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell'importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100%”.  In ogni caso l'anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di euro 500.000.

 

Pratiche agricole benefiche per l'ambiente

La circolare sottolinea come “ai fini del pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Regolamento (UE) numero 1307/2013, si applica il valore di 0,5259 fissato dal punto 3 della circolare Agea numero 42855 del 27 maggio 2022”. 

 

Regime dei piccoli agricoltori

Per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori contenuto nel Regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'anno 2022 non occorre procedere all'adattamento proporzionale dell'importo fissato nella campagna 2015, atteso che il massimale nazionale fissato nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (convergenza esterna) per l'anno 2022 è uguale a quello fissato per l'anno 2021: euro 3.628.529.

 

Pagamento giovane agricoltore 2021

La circolare contiene anche notizie sulla riduzione dei pagamenti già eseguiti o che devono essere eseguiti per il premio giovane agricoltore per la campagna 2021: è rideterminato nella misura del 25,96%. Tanto avviene in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 1307/2013, al fine di garantire il rispetto del plafond di 71.482.435,00 euro, visto il fabbisogno totale di spesa lievitato fino a 96.544.237,37 euro.

 

L'originaria riduzione – comunicata con la circolare Agea numero 42855 del 27 maggio 2022- era dello 3,80%, in ragione del fabbisogno di spesa comunicato dagli Organismi pagatori pari a 74.305.310,95.