Il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli ha firmato il 29 marzo 2022 il Decreto Ministeriale che istituisce il Registro Telematico dei Cereali e loro farine e semole - meglio conosciuto come Granaio Italia.

 

Nel Registro devono essere annotate le operazioni di carico e scarico di tali merci, in attuazione della Legge di Bilancio 2021, come modificata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, numero 228, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, numero 15 (cosiddetto Decreto Milleproroghe 2022).

 

Lo ha reso noto ieri, 31 marzo 2022, il Ministero delle Politiche Agricole con una nota stampa. "Il Registro assume ancora più importanza in un periodo come quello attuale caratterizzato da possibili criticità negli approvvigionamenti e soprattutto dalla volatilità nei prezzi dei cereali che queste criticità provocano" si sottolinea nella nota del Mipaaf di ieri, 31 marzo 2022. Il deputato Luciano Cillis (M5s) - ideatore di Granaio Italia - ha ringraziato il ministro Patuanelli e tutti gli operatori della filiera cerealicola per il contributo dato alla redazione definitiva dei testi normativi.

 

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Cereali e sottoprodotti soggetti a registrazione

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 29 marzo, sono soggetti a registrazione i seguenti cereali e prodotti di prima lavorazione di essi: frumento duro, frumento tenero e frumento segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo; avena, miglio e scagliola, semola di frumento duro, farina di frumento duro, farina di frumento tenero, farina di granturco, farina di orzo.


Modalità delle registrazioni di carico e scarico

Per consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, il Decreto stabilisce le modalità operative per la rilevazione nel Registro, istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian), dei flussi di carico e scarico inerenti ai quantitativi di cereali e di farine di cereali detenuti a qualsiasi titolo dagli operatori delle filiere agroalimentari.


Le registrazioni devono essere effettuate dagli operatori che - a norma dell'articolo 4 del Decreto - "detengono, acquistano, vendono cedono un quantitativo del singolo cereale o farina, superiore a 30 tonnellate annue" in ambito nazionale, dell'Unione Europea o nei mercati internazionali. Il testo di legge originario della Legge di Bilancio 2021 prevedeva un limite di 5 tonnellate, innalzato a 30 tonnellate dal Decreto Milleproroghe 2022 e così recepito dal Decreto Ministeriale.


Le operazioni devono essere registrate entro il terzo mese successivo alla data di carico o scarico. Gli operatori possono anche valersi della facoltà di effettuare "registrazioni mensili complessive delle operazioni di carico e scarico, a condizione che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodi temporali non superiori al mese solare" recita l'articolo 4 comma 3 del Decreto. In pratica cade l'obbligo mensile di registrazione originariamente previsto dalla Legge di Bilancio 2021, che diventata trimestrale con il Decreto Milleproroghe, mentre le registrazioni mensili, e di non più di mese in mese, restano comunque, ma facoltative.


Operatori obbligati e deroghe

I destinatari delle norme sono le imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e, limitatamente alle operazioni di carico, le aziende della prima trasformazione, con alcune deroghe.

 

In particolare, secondo l'articolo 5 del Decreto Ministeriale gli operatori che utilizzano le quantità per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici, non sono tenuti alla registrazione delle operazioni di carico e scarico previsti dall'articolo 4 del Decreto. Stessa deroga vale per i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda. Inoltre è specificato che "i prodotti che, all'atto della trebbiatura, sono trasferiti in strutture private o associative non sono oggetto di registrazione. La registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono tali strutture".

 

Esempi su esenzioni in trebbiatura

In pratica il piccolo cerealicoltore che non disponga di un proprio silo o non intenda utilizzarlo e conferisca all'atto della trebbiatura - per esempio - il cereale soggetto a registrazione ad un silo della cooperativa di cui è socio o al proprio stoccatore di fiducia, non dovrà effettuare alcuna operazione. Le prime registrazioni delle operazioni di carico e scarico in tal caso toccano ai gestori della cooperativa o allo stoccatore.

 

L'agricoltore che invece disponga di un proprio silo in azienda agricola e lo utilizzi eccedendo il limite delle 30 tonnellate stoccate annue, dovrà aderire al Registro Telematico ed effettuare le prime registrazioni, anche se poi in un secondo momento trasferisce il cereale ad una struttura di una cooperativa o di uno stoccatore.

 

Sanzioni solo da gennaio 2024

È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, nel corso della quale non si applicano le sanzioni previste, meramente pecuniarie, mentre il Milleproroghe aveva già cassato quelle della sospensione dell'attività di produzione, commercio o trasformazione dei cereali. "Questo periodo permetterà di verificare l'effettiva operatività dello strumento e apportare le eventuali integrazioni e modifiche con l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento delle disponibilità nazionali di cereali" aggiunge la nota del Mipaaf.


A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati non istituiscono il Registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4mila euro, prevista dal Decreto Milleproroghe.


A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del Registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2mila euro. Il Dipartimento dell'Icqrf, Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi, dei prodotti agroalimentari del Mipaaf, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto. Tanto è previsto dal Decreto Milleproroghe richiamato nel Decreto Ministeriale.

 

Infine, sempre in tema di sanzioni, per le violazioni relative alla tenuta del Registro, ove ne ricorrano le condizioni, si applica la diffida prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche. Per le violazioni relative alla tenuta del Registro conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal Sian, è invece esclusa la responsabilità dell'operatore.

 

A questo punto manca solo la Circolare operativa di Agea affinché Granaio Italia diventi realtà sul Sian.

 

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Cillis ringrazia Patuanelli

"Come promesso, il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, ha firmato il Decreto su Granaio Italia. L'Italia potrà presto avere un monitoraggio di frumento, mais, granaglie e farine che circolano sul territorio nazionale. Lo scenario globale rende lo strumento ancor più determinante e strategico, viste le difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime che impone ai singoli Stati di essere a conoscenza dei fabbisogni e delle necessità in maniera chiara e oggettiva". Lo ha dichiarato ieri, 31 marzo 2022, il deputato Luciano Cillis, esponente M5S e ideatore di Granaio Italia.

 

"Non posso che ringraziare il ministro Patuanelli per aver mantenuto la parola data ai cerealicoltori, dimostrando serietà, determinazione e concretezza - ha aggiunto -. Mi congratulo, poi, con gli operatori della filiera, con i quali si è aperta negli ultimi mesi una interlocuzione proficua che ha portato a modifiche nella modalità di attuazione della norma, preservandone l'impianto e le finalità".
 

"Al contrario ho registrato con rammarico l'ostracismo verso uno strumento di tutela delle produzioni nazionali - ha concluso Cillis - proprio da parte di quelle forze politiche che si riempiono la bocca con l'agroalimentare made in Italy, salvo poi voltare le spalle nei fatti agli agricoltori".