La Regione Puglia lancia la nuova procedura amministrativa per il rilascio dei certificati agli operatori agrituristici, come previsto dalla legge regionale n.42 del 2013.
"Una procedura snella che consente ai beneficiari di superare l'impasse vissuto da agosto 2016 e relativo alla gestione prima affidata alle province". E' il commento dell'assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia Leonardo di Gioia dopo l'approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione n.704 del 16 maggio 2017 revocante la precedente del 2014, che individuava le province tra i soggetti coinvolti nelle attività amministrative da svolgere in attuazione della legge.
 
"Il recente provvedimento si è reso necessario data la difficoltà delle province a svolgere il coordinamento dell'attività istruttoria dei comuni e a tenere gli elenchi degli operatori agrituristici" commenta di Gioia. "Difficoltà dovuta al depauperamento del personale provinciale per effetto della cosiddetta legge 'Del Rio', peraltro rimasta incompiuta".
 
Si torna quindi alla gestione delle istanze degli operatori agrituristici da parte dei comuni che devono svolgere pienamente il loro ruolo, così come indicato dalla norma.
"La regione, da parte sua, sta già gestendo l'elenco degli operatori a livello centrale e ha già preso in carico tutti i procedimenti in corso, al fine di superare il blocco determinatosi negli scorsi mesi - sottolinea di Gioia, che ricorda anche - l'attività procede spedita e, ad oggi, sono stati rilasciati circa 30 certificati. Inoltre, i fascicoli rimasti inevasi nelle sedi provinciali dovranno pervenire ai Servizi territoriali regionali per una loro celere istruttoria".
 
Con le nuove norme regolamentari, le funzioni di vigilanza e di controllo sul mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi degli operatori in elenco restano, ad ogni modo, sempre in capo ai comuni, i quali dovranno svolgere la necessaria istruttoria entro i termini previsti dalla legge regionale, trasferendone gli esiti alla regione.
 
"La novità introdotta dall'atto di Giunta - conclude - riguarda i poteri sostitutivi, in caso di inadempienza del comune, che tornano in capo alla regione: qualora l'amministrazione comunale non comunichi l'esito dell'istruttoria entro 60 giorni, il richiedente può rivolgersi direttamente ai Servizi territoriali regionali competenti che devono dare risposta entro trenta giorni".