Con il Decreto legge n. 201/2011 era stato previsto l'obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al catasto terreni.

Il termine era fissato per il 30 novembre 2012 e poi prorogato al 31 maggio 2013 per i soli fabbricati ubicati nei comuni interessati dal terremoto del maggio 2012.

L'Agenzia delle Entrate ha riscontrato la presenza di fabbricati rurali per i quali l'obbligo non è stato rispettato e risultano ancora censiti nel catasto terreni.

L'Agenzia, essendo ormai scaduto il temine previsto dalla stessa amministrazione finanziaria, ha stabilito, per gli inadempienti, la possibilità di regolarizzare la posizione presentando una dichiarazione di aggiornamento con la possibilità di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, cioè di regolarizzare la situazione spontaneamente con il pagamento di sanzioni ridotte.

In caso di regolarizzazione spontanea infatti è possibile beneficiare di una riduzione delle sanzioni, con un importo di 172 euro, rispetto alle sanzioni ordinarie previste che andrebbero da 1.032 euro a 8.264 euro.

In caso di mancata regolarizzazione l'Agenzia delle Entrate procederà ad accertamento e ad applicazione delle sanzioni ordinarie previste dalla legge.

A tale scopo l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito l'elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti al catasto terreni e provvederà ad inviare una specifica comunicazione ai soggetti interessati al fine di consentire la regolarizzazione.

La consultazione può essere fatta via internet sul sito della Agenzia delle Entrate indicando la provincia e il comune di interesse.

Di conseguenza i soggetti interessati, dopo aver consultato l'elenco e aver ricevuto la comunicazione, possono:
  • segnalare all'Agenzia delle Entrate l'eventuale presenza di anomalie riscontrate nel caso in cui non si concordi con il contenuto della comunicazione ricevuta;
  • regolarizzare la propria posizione e provvedere autonomamente all'iscrizione del fabbricato nel catasto edilizio urbano.

In questo secondo caso il proprietario, avvalendosi di un tecnico abilitato, dovrà presentare all'agenzia del territorio l'atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del catasto fabbricati (Docfa).

Devono essere dichiarati i fabbricati aventi le seguenti destinazioni, le costruzioni ancora censite al catasto dei terreni aventi le seguenti destinazioni:
• fabbricato promiscuo;
• fabbricato rurale;
• fabbricato rurale diviso in subalterni;
• porzione da accertare di fabbricato rurale;
• porzione di fabbricato rurale;
• porzione rurale di fabbricato promiscuo.

Sono invece esclusi dall'obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:
• manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
• serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
• vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
• manufatti isolati privi di copertura;
• tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
• manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
• fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
• fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado