Si è tenuto ieri pomeriggio al Macfrut un incontro organizzato da Consulenza Agricola riguardo le novità fiscali nel settore florovivaistico. A condurre il convegno il direttore Luciano Mattarelli con l'intervento di Gian Paolo Tosoni, grande esperto di fiscalità e editorialista de Il Sole 24 Ore.

Il florovivaismo è uno dei settori più all'avanguardia ma ancora arretrato dal punto di vista delle opportunità – ha esordito Mattarelligli imprenditori devono essere ben informati relativamente a queste tematiche. La materia è certamente delicata, ma la legge 228 offre tante opportunità e quindi anche le aziende del settore devono adeguarsi dal punto di vista fiscale”.

Novità e indicazioni per gli addetti ai lavori nella lunga relazione di Gian Paolo Tosoni. “Il florovivaismo rappresenta un'attività ad alto valore aggiunto, c'è un regime fiscale agevolato e bisogna quindi rispettare il perimetro senza eccedere troppo. Secondo l'articolo 2135 del Codice civile, per essere azienda agricola bisogna rientrare in almeno una categoria fra le quattro citate dal codice: coltivazione di un fondo, silvicoltura, attività connesse e allevamento di animali. I florovivaisti rientrano nella categoria, in quanto siamo in presenza di produzione di vegetali. Non possiamo invece definirci imprenditori agricoli se nella nostra attività lavorativa non vengono prodotti piante da fiori o da frutto, una produzione ci deve essere sempre, altrimenti saremmo in presenza solamente di un'attività commerciale”.

Il florovivaista può fare tre attività – ha precisato Tosoni – la produzione, le attività connesse e l'attività commerciale. Partendo dalla prima, è chiaro che siamo impresa agricola se siamo noi stessi autori di una buona parte del ciclo biologico dei nostri prodotti. L'agricoltura d'altronde è produzione e non rivendita. Da cosa possiamo vedere se un'azienda florovivaistica è agricola o solo commerciale? Certamente l'analisi della composizione del fatturato. Per essere azienda agricola, la marginalità deve essere intrinseca nella produzione e ci deve essere una grande differenza tra l'inizio del ciclo biologico e la vendita finale in termini di voci di bilancio”.

Per quanto riguarda l'attività di manipolazione qui ci rientrano le attività connesse – ha continuato Tosoni – mentre l'attività commerciale è la fase finale. Se un'azienda commercia solamente comprando e rivendendo un prodotto finito, non è azienda agricola florovivaistica, è solo un'attività commerciale”. Tosoni ha poi parlato dell'accatastamento delle serre. “Occorre differenziare fra serre di produzione e serre di protezione. Se la serra è di produzione, allora deve essere accatastata nei terreni, mentre se è di protezione deve essere registrata al catasto fabbricati”. “Per quanto riguarda il fatturato di un'azienda che fa sia florovivaismo che attività connesse, qui non deve prevalere il fatturato dei servizi su quello del vivaismo. Inoltre macchinari e dipendenti devono interessare principalmente il mio vivaio rispetto alle stesse attività connesse" ha concluso l'esperto di fisco.