Le polizze agevolate possono coprire: perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali; danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche; costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa; perdite subite a causa di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, o a seguito dell’adozione di misure di risanamento da epizoozie endemiche.
L’intensità massima di aiuto sulle polizze oscilla tra il 50% e il 65% del costo del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30% della produzione.
La richiesta di contributi per le polizze individuali deve essere presentata al ministero entro 30 giorni dalla stipula del contratto, corredata da una copia della polizza stessa e dalla quietanza di pagamento del premio.